acquisto farmaci online

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  1. pit80
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    Ciao Natan,

    negli ultimi giorni si sta facendo un gran parlare delle sanzioni PENALI per l'acquisto di farmaci online.
    Pare che la magistratura di milano si sia concentrato su questo aspetto e stiano fioccando denunce a molti acquirenti.

    Cos'è cambiato? nuove leggi?

    Cercando nel web ho beccato tra i primi link questa pagina tratta da un sito (sicuramente di parte), cosa c'è di vero in quelle affermazioni contenute?

    http://www.domande-cialis.com/risposta.php...+%E8+pericoloso?

    Credo che interessi a tanti visto che ci sono molti utenti che acquistano farmaci online.

    Grazie in anticipo :)
     
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    L'e-commerce di farmaci è assolutamente proibito in Italia. Sin dal 1934, l’articolo 122 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie prevedeva quanto segue.

    Art. 122 del testo unico delle leggi sanitarie
    La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.
    Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da £ 100.000 a 1 milione.

    La norma suddetta prevedeva semplicemente una sanzione amministrativa per il trasgressore.
    Il decreto legislativo numero 219 del 2006, ha introdotto una sanzione di tipo penale, per la fattispecie giuridica “de quo”.

    E' di questi giorni la notizia di oltre 20 comunicazioni di reato, solo sulla provincia di xxxxxx, con relativa attuazione dell'art. 161 del codice di procedura penale , a persone indagate per violazione degli art. 55 e 147 del Dlgs 219/2006.
    Diversi cittadini sono stati raggiunti dalla comunicazione degli organi inquirenti, per aver acquistato su siti internet esteri dei farmaci, in particolare, almeno per alcuni, farmaci legati alla cura delle disfunzioni erettili (Viagra, Cialis etc.) Le spedizioni in questione sono state bloccate dalla dogana xxxxxxxx, indipendentemente dalla quantità, in quanto la procura della Repubblica ha ravvisato violazione dei citati articoli.

    Leggiamo cosa prevedono le norme in questione.

    Art. 55. Autorizzazione all'importazione di medicinali
    1. Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 del presente decreto si applicano anche alle importazioni di medicinali in provenienza da Paesi terzi.
    2. Gli articoli 50, 51 e 52 non si applicano quando si tratta di medicinali che provengono da Paesi con i quali la Comunità europea ha concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme di buona fabbricazione almeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità e che i controlli di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b), sono stati eseguiti nel paese di esportazione, fatto salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.

    Art. 147. Sanzioni penali
    1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di produzione di medicinali o materie prime farmacologicamente attive senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 50, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con 'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro centomila. Le medesime pene si applicano, altresì, a chi importa medicinali o materie prime farmacologicamente attive in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 55 ovvero non effettua o non fa effettuare sui medicinali i controlli di qualità di cui all'articolo 52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza della persona qualificata di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), o la sopravvenuta inidoneità delle attrezzature essenziali a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
    2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non e' stata rilasciata o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e' punito con l'arresto sino a un anno e conl'ammenda da duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
    3. Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non e' stata rilasciata o confermata, o medicinali di cui e' stata comunque vietata la vendita, in quanto aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e' punito con l'ammenda da ottocento euro a duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena e' dell'arresto da due a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento euro a quattromila euro e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della metà quando la difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
    4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo 100, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attività autorizzata senza disporre della persona responsabile di cui all'articolo 101.
    5. Chiunque, in violazione dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell'articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell'articolo 123, si applica la sanzione dell'ammenda da quattrocento euro a mille euro.
    6. Le pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo periodo, si applicano altresì in caso di violazione dei provvedimenti adottati dall'AIFA ai sensi del comma 1 dell'articolo 142.
    7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC che immettono in commercio medicinali privi del requisito della sterilità quando prescritto ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti agenti patogeni suscettibili di essere trasmessi, e' soggetto alle pene previste dall'articolo 443 del codice penale aumentate di un terzo.


    Tanto premesso, per avere importato medicinali, in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 219 del 2006, si rischia un processo penale e la pena "dell'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro diecimila a euro centomila”.

    I NAS comunicheranno che si è sottoposti ad indagine penale, invitando a dichiarare il domicilio per le notificazioni, ai sensi dell’articolo 161 del codice di procedura penale.

    Art.161 c.p.p.: Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
    1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini (61) o dell’imputato (60) non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’art. 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore (1711 lett e). Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

    Sono a disposizione per altri chiarimenti.
     
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    grazie natan, sei stato chiarissimo :)
     
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    riprendo la discussione per ulteriori dubbi.

    www.121doc.it/

    questa farmacia online è in italia ed ha anche un call center per assistenza a roma (prefisso 06), com'è possibile?

    nn si era detto che in Italia nn si può vendere nè acquistare farmaci online?
    puoi gentilmente chiarire il punto,credo interessi a molti perchè molti utenti continuano ad incappare in denunce.

    Grazie in anticipo :)
     
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    Ribadisco quando sopra esposto e aggiungo, dopo una breve ricerca di qualche dato, che:

    L'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha da poco presentato una statistica riguardante il rapporto tra degli italiani e acquisto dei medicinali, soprattutto on line.

    Ne è apparso un quadro di generale disinformazione.

    Gli italiani infatti non sanno che il commercio e l'acquisto tramite internet di farmaci è fuorilegge nel nostro paese.
    Durante la presentazione della ricerca, il direttore generale dell'AIFA Guido Rasi, ha spiegato che solo il 19 per cento sa che si tratta di una pratica illegale.
    Il restante 81 per cento si divide tra chi ha informazioni errate e chi non è informato del tutto. Il 6% degli intervistati pensa che la vendita on line sia legale, un altro 34 per cento è convinto che si possano vendere on-line solo medicinali senza obbligo di ricetta; la percentuale più alta, il 41 per cento, non sa nulla in proposito.

    Rasi ha tenuto a sottolineare che sarebbe necessario avviare una campagne di informazione e sensibilizzazione sui danni legati al consumo di farmaci contraffatti, intervenendo nelle scuole, nei negozi di prodotti per il fitness e il benessere, ma soprattutto nelle palestre.

    Il comandante dei Nas, Cosimo Piccinno, ha elencato i risultati delle attività del Nucleo, in materia di lotta alla vendita e alla produzione di farmaci contraffatti, nel biennio 2009-2010, paragonandoli a quelli del quadriennio precedente.
    Si è passati da 1044 a 2659 persone segnalate, da 120 a 133 arresti, da 136.000 a oltre un 1.500.000 confezioni sequestrate.

    Il comandante ha anche descritto alcuni metodi di vendita dei medicinali on line: spesso si tratta di privati cittadini che acquistano i prodotto all'estero pagandoli a poco prezzo e li rivendono ad amici e parenti, arrivando a guadagnare tra i tremila e i seimila euro al mese.

    In altri casi, invece, vengono aperti siti on-line che reclutano clienti per poi chiudere e continuare la gestione delle vendite attraverso un call-center.

    Secondo Piccinno, un'azione di contrasto forte ed efficace dovrebbe prevedere un'informazione chiara, corretta e decisa, il consolidamento delle iniziative internazionali di lotta al fenomeno, l'armonizzazione delle azioni normative e la cooperazione tra gli organismi di controllo.
    L'offerta di farmaci on-line è un fenomeno conosciuto da tutti coloro che dispongono di una casella di posta elettronica: sono innumerevoli gli spam che ogni giorno invitano all'acquisto via web di medicinali ben noti per trattare i disturbi più disparati, da quelli più lievi (emicrania, mal di pancia..) a quelli più seri (depressione, impotenza..), ma anche per eliminare la calvizie, per dimagrire, migliorare le prestazioni sportive e, recentemente, persino per combattere l'influenza suina. Cosa ancora più grave, vi sono siti che propongono "medicinali", o prodotti "naturali", per curare malattie gravi, persino i tumori.
    Comprare farmaci online può essere una forte tentazione perché si evita di andare in farmacia o fare la fila dal medico per avere la ricetta, perché si pensa di spendere meno, perché non si deve provare imbarazzo nel richiedere certi prodotti. Ma, trattandosi di rimedi che possono interferire sulla nostra salute è bene conoscere i rischi cui ci si espone acquistandoli attraverso internet.
    Chi vende farmaci on-line?

    In Italia è illegale vendere farmaci attraverso Internet, ma Internet, si sa, non ha confini: da qualunque paese è possibile collegarsi con siti che propongono l'acquisto di medicinali.
    Questi siti possono essere classificati in tre categorie:

    a) Siti in cui farmacie autorizzate vendono on-line nel rispetto delle norme vigenti in quello stato. Il consumatore può accertarsi della regolarità di queste farmacie dal logo che ne certifica l'autorizzazione ad operare in rete e verificandone l'iscrizione in appositi elenchi disponibili in Internet e stilati dalle associazioni professionali.
    Queste farmacie non possono comunque fare spedizioni in Italia.

    b) Siti di vendita online di farmacie "reali" non autorizzate alla vendita in internet. I server di questi siti sono generalmente collocati in paesi diversi da quelli ove risiedono fisicamente le farmacie.
    Queste farmacie non potrebbero fare spedizioni in alcun paese.

    c) Siti di false farmacie che sono interessati al furto di dati informatici o alla vendita di medicinali contraffatti.
    I rischi derivano quindi soprattutto da queste farmacie illegali o, addirittura, inesistenti che riescono ad ingannare spesso l'acquirente inserendo nelle loro pagine web falsi "loghi" di approvazione del sito, imitando quelli ufficiali.


    Quali sono i rischi?

    Si possono ricevere medicinali contraffatti. Per farmaci contraffatti si intendono quei medicinali la cui etichettatura è deliberatamente e fraudolentemente redatta con informazioni ingannevoli circa il contenuto e l'origine del prodotto. Si possono comperare prodotti contenenti quantitativi di principio attivo diversi da quelli dichiarati o completamente privi di principio attivo o, peggio ancora, farmaci scaduti e ri-confezionati o farmaci contenenti sostanze tossiche. Il fenomeno della contraffazione dei medicinali è un problema enorme che sta interessando tutti i Paesi, non solo quelli meno sviluppati.

    Si può essere derubati dei propri dati e dei propri soldi. I gestori del sito illegale entrano in possesso di importanti informazioni sanitarie e sulle abitudini di vita dei loro clienti e potrebbero utilizzarle in futuro o cederle ad altri per fini commerciali senza richiedere il consenso preventivo. Inoltre, possono acquisire i dati delle carte di credito dei clienti e utilizzarli per scopi illeciti. Dopo aver effettuato il pagamento, si può avere la sorpresa di non ricevere nulla o accorgersi di aver pagato il medicinale addirittura molto di più rispetto all'acquisto in farmacia. E' ormai evidente, a livello internazionale, che molte false farmacie on-line sono gestite da organizzazioni collegate ad altre attività illegali come la pornografia infantile, i furti di carte di credito e la gestione delle attività di spamming, cioè di distribuzione quotidiana di ingannevoli messaggi commerciali a milioni di utenti.

    Si acquista da soggetti che non si conoscono. Mai comperare da chi non fornisce un indirizzo della sua sede, ma attenzione: nei siti web possono essere riportati falsi indirizzi e false immagini della struttura di vendita. Se viene indicato un numero telefonico per un contatto diretto, non è detto che chi risponde sia davvero un medico o un farmacista in grado di capire il vostro problema. Se viene proposto l'acquisto di medicinali acquistabili solo con ricetta medica (è il caso del Viagra, Levitra, Cialis e molti altri) sicuramente si sta trattando con persone che violano la legge.

    Si può essere tratti in inganno dalle false promesse, come quelle avanzate da prodotti miracolosi capaci di sconfiggere il cancro. Il dolore, la paura e la disperazione possono spingere qualcuno ad affidarsi a qualsiasi "terapia" che, dalle pagine del web, prometta una cura, magari "senza effetti collaterali" perché "naturale". Anche se il loro impiego fosse scevro da rischi diretti per la salute, potrebbe comunque comportare un ritardo nell'adozione di cure più efficaci, che potrebbero poi rivelarsi inutili. Non farsi ingannare pertanto da prodotti che si definiscono "miracolosi", che contengono "ingredienti segreti" o "antichi rimedi".

    Chi difende i consumatori
    Nel 2007 è stata istituita una task-force chiamata IMPACT Italia che ha lo scopo di effettuare indagini e studi di approfondimento del fenomeno della contraffazione dei medicinali e della loro vendita in canali illegali, compreso internet. Fanno parte di questa task-force le principali istituzioni sanitarie del Paese (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del farmaco, Istituto Superiore di Sanità) i le istituzioni preposte alla sicurezza (Ministero dell'Interno, Carabinieri, Agenzia delle Dogane,ecc.). Per saperne di più:
    www.impactitalia.gov.it
    Rivolgersi al proprio medico o al proprio farmacista è il modo più sicuro per affrontare correttamente i propri disturbi e, se necessario, per avere la prescrizione di un farmaco. Attualmente, in Italia, le norme esistenti sul commercio dei medicinali e la presenza di un farmacista in farmacia, nei corner salute degli ipermercati o nelle parafarmacie, offrono tutte le garanzie di sicurezza al consumatore/paziente per quanto riguarda l'origine e la buona fabbricazione dei prodotti farmaceutici, grazie anche agli incessanti controlli delle autorità preposte alla vigilanza.
    In futuro, anche in Italia potrebbe diventare possibile per le farmacie vendere medicinali attraverso internet. Sarà indispensabile, in questo caso, adeguare le norme in modo tale che, ai consumatori che acquisteranno on line, siano garantiti gli stessi livelli di sicurezza oggi assicurati dalle farmacie tradizionali.
     
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  6. biohazard83
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    volevo segnalare a tutti la discussione:

    www.capellipersempre.com/forum/showthread.php?tid=642

    credo che serva a tutti capire come stanno le cose e i rischi che si corrono, mi sono permesso avvocato di segnalare il suo nome all'utente che però a quanto pare non credo mi abbia ascoltato a tal proposito gradirei una sua opinione sui rischi che adesso potrebbero incorrere
    grazie
     
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    CITAZIONE (biohazard83 @ 11/7/2011, 15:41) 
    volevo segnalare a tutti la discussione:

    www.capellipersempre.com/forum/showthread.php?tid=642

    credo che serva a tutti capire come stanno le cose e i rischi che si corrono, mi sono permesso avvocato di segnalare il suo nome all'utente che però a quanto pare non credo mi abbia ascoltato a tal proposito gradirei una sua opinione sui rischi che adesso potrebbero incorrere
    grazie

    Hai fatto bene, state attenti ragazzi con gli acquisti on-line.
     
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  8. xxenergyx
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    Una domanda Natan, essendo consapevoli alla luce di quanto hai detto che l'acquisto di farmaci on-line è perseguibile penalmente, fondamentalmente tutti questi casi che stanno emergendo in questi giorni sono dovuti alla dogana che esegue i controlli per l'arrivo di merce da paesi extra CE.
    Per quanto riguarda i paesi facenti parte della CE le dogane non sussistono, quindi anche i controlli su queste merci non sono eseguiti.

    Correggimi se sbaglio.

    Grazie.
     
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    Volendo essere più precisi, oltre che per quelli europei anche per i paesi terzi che hanno aderito agli accordi di Schengen.
    Ma ciò non esclude l'illegalità dell'acquisto. Se leggete il link di capelli per sempre postato dall'utente biohazard83 capirete a cosa si va incontro.
     
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  10. webmilano
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    domanda: l'art. 147 dls.219/06 punisce tra gli altri coloro che importano......
    può tale norma essere interpretata come importazione ai soli fini commerciali escludendo coloro che importano per uso strettamente personale? diversamente la normativa di cui sopra applicherebbe sanzioni penali a condotte (ved.si il privato che acquista on line viagra etc..per fini personali) ben più gravi rispetto a quelle previste dal dpr 309/90 in tema di acquisti di sostanze stupefacenti per uso personale sanzionati solo con una sanzione amministrativa..grazie!
     
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  11. fab83
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    Ma quindi essendo il minoxidil un farmaco la vendita si internet dovrebbe essere vietata, perchè si trovano siti in cui il farmaco è disponibile? E sono siti conosciuti e reclamizzati...
     
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    Anche il minoxidil necessita di una prescrizione medica infatti..
     
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    Quindi se voglio fare uno sfregio a qualcuno compro una scatola di viagra da quella farmacia e gliela faccio spedire a casa sperando che la controllino?
     
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  14. Tanabubu-80
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    CITAZIONE (stefan85 @ 10/11/2011, 12:51) 
    Quindi se voglio fare uno sfregio a qualcuno compro una scatola di viagra da quella farmacia e gliela faccio spedire a casa sperando che la controllino?

    gia' che ci sei fai pure una soffiata anonima...cosi' vai sul sicuro... :lol: :lol:
     
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    No perché se quel "qualcuno" non è uno sprovveduto avrai qualche problemino PENALE...
     
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