La mediazione obbligatoria nella colpa medica

D.Lgs. n. 28/2010

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     Like  
     
    .
    Avatar

    Consulente Legale del Forum

    Group
    Consulenza legale
    Posts
    3,779
    Reputation
    +1
    Location
    Roma / Milano

    Status
    Offline
    Chissà quante volte avrete sentito parlare della media-conciliazione, di questa "nuova" procedura che ha finalità deflattive del contenzioso civile e che punta ad assicurare una definizione veloce delle liti. Ma cosa è questa media-conciliazione?

    Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 28/2010, chiunque vorrà promuovere una causa civile, avente ad oggetto la colpa medica, sarà obbligato a tentare una mediazione con la controparte, grazie all’ausilio di un professionista, il conciliatore.

    Da indagini condotte, risulta che gli stessi medici sono ancora scarsamente informati di ciò che questa legge prevede laddove la mediazione, in questo settore, rappresenta una vera e propria scommessa. Secondo le intenzioni del Legislatore, essa, da un lato, costituisce, come già detto, un utile strumento per "decongestionare" il sistema Giustizia anche dall'elevato numero di cause per responsabilità medica e, dall'altro, serve a "ricomporre" i rapporti medico-paziente in quanto fornisce un'opportunità di definire celermente la questione mediante un accordo conciliativo.

    In buona sostanza, se Tizio – ad esempio – vuole fare causa al medico Caio per una questione di colpa medica (con questa s’intende l’ipotesi in cui il paziente subisce un danno alla salute a causa della negligenza, dell’ imprudenza o dell’imperizia del medico che lo ha curato e/o operato) prima di citarlo in Tribunale, dovrà rivolgersi ad un conciliatore.
    Questi, nel tempo massimo di quattro mesi, dovrà provare a far sì che tra i due venga raggiunto un accordo che scongiuri il ricorso al processo.
    Se la mediazione fallisce allora Tizio potrà trascinare Caio in Tribunale. Se, al contrario, la mediazione va a buon fine, la conciliazione raggiunta tra le parti verrà omologata dal giudice e diventerà esecutiva.

    È bene precisare che non solo le controversie riguardanti la colpa medica dovranno essere affrontate mediante il previo ricorso alla conciliazione obbligatoria. Fin dal 21 marzo 2011, infatti, è obbligatorio adottare tale procedura anche per le questioni attinenti i diritti reali, i contratti di locazione e quelli bancari ed assicurativi, i rapporti successori e per il risarcimento dei danni cagionati dalla diffamazione a mezzo stampa. Dal 20 marzo 2012, poi, la media-conciliatore obbligatoria verrà estesa anche alla materia condominiale ed all’infortunistica stradale.

    Le procedure di conciliazione possono essere gestite solo da Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

    Ogni Organismo, nel rispetto dei parametri fissati dalla Legge, adotta un proprio regolamento di conciliazione, in cui vengono, per l’appunto, regolamentate le varie fasi in cui si articola la procedura. È opportuno, quindi, prima di scegliere l’Organismo a cui rivolgersi per la mediazione, verificare che sia dotato di una struttura in grado di assicurare un’adeguata assistenza, in relazione allo specifico problema da affrontare.
    Alcuni organismi, infatti, si stanno specializzando nei vari settori in cui è obbligatoria la conciliazione, formando professionisti altamente specializzati nelle singole materie.

    Non si può correre il rischio che una causa di colpa medica venga affrontata da un ottimo conciliatore che, però, nell’arco della sua carriera professionale ha affrontato solo problematiche condominiali (pericolo a cui si va incontro quando ci si rivolge ad Organismi generalisti).

    Pertanto, preso come assunto che esperire la media-conciliazione obbligatoria è un requisito di procedibilità per l'iscrizione a ruolo di una causa di merito, è opportuno utilizzare al meglio questo strumento, cogliendone quelli che sono gli aspetti positivi che, al contrario, scoraggiano non poco quando ci si prepara ad affrontare una causa ordinaria:

    1) tempi brevissimi, infatti, la procedura di media-conciliazione deve necessariamente esaurirsi in massimo 4 mesi;

    2) economicità, oltre che temporale, anche strettamente economica, infatti, a seconda del valore (vi è infatti una ripartizione per scaglioni) sostenere una media-conciliazione costa molto di meno che affrontare una causa, che comunque si potrà sempre fare.

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro: ho semplificato al massimo (spogliando da troppi tecnicismi) l'esposizione e, come sempre, sono a vostra disposizione per domande e approfondimenti.




     
    .
0 replies since 22/6/2012, 16:46   145 views
  Share  
.
Open chat