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CITAZIONE (Kipsta @ 24/12/2012, 00:43) la sentenza citata pare incentrata su una cura medica e non invece valevole per un obbligazione di risultato quale è un trapianto chirurgico. (nel caso che interessa gli iscritti di questo forum mi riferisco ai trapianti di capelli ovviamente)
ritieni che possa valere anche per un trapianto di capelli andato male? generando un inversione dell'onere della prova a vantaggio di quei pazienti che dimostrano di non sapere nemmeno cosa hanno sottoscritto? La sentenza citata è afferente la prestazione, consapevole e libera, del proprio consenso, a cura medica o intervento chirurgico non cambia nulla, affinchè si abbia autodeterminazione del paziente.
Il consenso deve essere informato: al paziente devono essere chiariti tutti gli aspetti della cura o dell'intervento a cui si sottoporrà (pre, post, procedura, rischi, conseguenze, e così via).
Addirittura, nel caso richiamato, la Suprema Corte stabilisce che, pur essendo di professione medico, quello che in questo caso è il paziente, il consenso informato è comunque obbligatorio, immaginiamo per chi non svolge la professione medica e che quindi può tranquillamente ignorare rischi e procedure di qualsivoglia cura o chirurgia.
Ed ancora, la ratio della sentenza è quella di individuare come fonte autonoma di responsabilità a carico del medico, il non aver informato adeguatamente e/o non aver ottenuto il consenso da parte del paziente, a prescindere che poi l'intervento sia riuscito o meno o la cura si sia rivelata efficace o meno.
In sintesi, un intervento di trapianto dei capelli anche riuscitissimo ma per il quale non vi è stato prestato il consenso, può vedere il medico condannato per solo questo aspetto!
Ad esempio, potrebbe essere ritenuto responsabile per la cicatrice (se non vi è consenso informato non vi è prova che il paziente ne fosse a conoscenza); se l'attecchimento avviene al 90%, e sappiamo che si tratta di un ottimo attecchimento, il paziente potrebbe eccepire "credevo attecchisse il 100% il chirurgo non mi ha informato adeguatamente" e così via..
Nella chirurgia estetica, nello specifico trapianto di capelli, dove l'obbligazione è di risultato, questo aspetto fondamentale, aggiunge un gravame ulteriore per il chirurgo: non basta, infatti, che il chirurgo utilizzi tutti i mezzi necessari per la buona riuscita, indipendentemente se questa poi viene centrata (obbligazione di mezzi), ma è legato, invece, al raggiungimento del risultato, quindi alla ricrescita effettiva dei capelli trapiantati (obbligazione di risultato).
Mi chiedi, inoltre, se "la mancanza del consenso informato genera inversione dell'onere della prova", non vi è nessuna inversione in quanto nella chirurgia estetica l'onere della prova è sempre a carico del chirurgo, mai del paziente, quest'ultimo deve semplicemente fornire prova di essersi sottoposto all'intervento.
Concludendo, le sentenze non sempre devono essere fotocopia di ciò che interessa, l'importante è che stabiliscano dei principi universali adattabili ai singoli casi concreti.
Grazie degli spunti attraverso i quali ho potuto approfondire alcuni aspetti, non esitate a porre altre domande e ad esporre i vostri dubbi.
Edited by Avv. Natan - 24/12/2012, 11:35
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