"IL CONSENSO INFORMATO NON E' MAI PRESUNTO" - Cass. 20984/2012

La mancata prestazione del consenso è fonte autonoma di responsabilità per il medico operante.

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    La mancata prestazione del consenso al trattamento da parte del paziente, non adeguatamente informato, costituisce autonoma fonte di responsabilità, restando irrilevanti l'adeguatezza o la correttezza tecnica delle cure prestate.

    La recente, richiamata, sentenza della Cassazione, sancisce un principio fondamentale nella materia della responsabilità medica.

    Quindi vi invito a non sottovalutare l'importanza del Consenso Informato, non firmate nulla con leggerezza, molti operati che si rivolgono a me per far causa al chirurgo, 9 volte su 10 non hanno una copia del consenso informato che hanno sottoscritto, spesso non ricordano neanche di averlo sottoscritto!

    Pertanto, se il chirurgo che vi opera non è diligente nel dare il giusto rilievo alla fase della prestazione del consenso da parte vostra, siatelo almeno voi, leggendo bene ciò che state per firmare, chiedendo tutti i chiarimenti del caso ed una copia del consenso firmato, le foto del pre e del post operatorio, oltre alla copia della vostra cartella clinica: è un vostro diritto!

    E' vero che molti sono vittime di "pseudo-chirurghi" ma una svegliata, nel nostro interesse, vogliamo darcela?!?

    "Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 20984/2012
    È necessario il consenso anche se il paziente è un medico
    Un medico radiologo ha citato in giudizio la struttura ospedaliera presso la quale lavorava per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una terapia cortisonica somministratagli, ritenendo di non essere stato reso edotto dei rischi della cura e messo nelle condizioni di prestare il prescritto consenso informato.
    Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello, successivamente adita dalla ASL, ha ribaltato la sentenza, escludendo la responsabilità della struttura sul presupposto della rilevanza della qualità rivestita dal paziente - medico al fine di ritenere raggiunta la prova della sua consapevole adesione al trattamento.
    I giudici della Suprema Corte hanno precisato i punti essenziali in tema di consenso informato, chiarendo in particolare che la finalità dell'informazione che il medico è tenuto a dare è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del malato, il quale sarà libero di accettare o rifiutare la prestazione sanitaria. È, dunque, evidente come la qualità del paziente sia irrilevante al fine di escluderne la doverosità, mentre potrà incidere sulle modalità dell'informazione, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso di paziente-medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche in materia.
    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'Appello in diversa composizione.
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    la sentenza citata pare incentrata su una cura medica e non invece valevole per un obbligazione di risultato quale è un trapianto chirurgico. (nel caso che interessa gli iscritti di questo forum mi riferisco ai trapianti di capelli ovviamente)

    ritieni che possa valere anche per un trapianto di capelli andato male? generando un inversione dell'onere della prova a vantaggio di quei pazienti che dimostrano di non sapere nemmeno cosa hanno sottoscritto?
     
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    CITAZIONE (Kipsta @ 24/12/2012, 00:43) 
    la sentenza citata pare incentrata su una cura medica e non invece valevole per un obbligazione di risultato quale è un trapianto chirurgico. (nel caso che interessa gli iscritti di questo forum mi riferisco ai trapianti di capelli ovviamente)

    ritieni che possa valere anche per un trapianto di capelli andato male? generando un inversione dell'onere della prova a vantaggio di quei pazienti che dimostrano di non sapere nemmeno cosa hanno sottoscritto?

    La sentenza citata è afferente la prestazione, consapevole e libera, del proprio consenso, a cura medica o intervento chirurgico non cambia nulla, affinchè si abbia autodeterminazione del paziente.

    Il consenso deve essere informato: al paziente devono essere chiariti tutti gli aspetti della cura o dell'intervento a cui si sottoporrà (pre, post, procedura, rischi, conseguenze, e così via).

    Addirittura, nel caso richiamato, la Suprema Corte stabilisce che, pur essendo di professione medico, quello che in questo caso è il paziente, il consenso informato è comunque obbligatorio, immaginiamo per chi non svolge la professione medica e che quindi può tranquillamente ignorare rischi e procedure di qualsivoglia cura o chirurgia.

    Ed ancora, la ratio della sentenza è quella di individuare come fonte autonoma di responsabilità a carico del medico, il non aver informato adeguatamente e/o non aver ottenuto il consenso da parte del paziente, a prescindere che poi l'intervento sia riuscito o meno o la cura si sia rivelata efficace o meno.

    In sintesi, un intervento di trapianto dei capelli anche riuscitissimo ma per il quale non vi è stato prestato il consenso, può vedere il medico condannato per solo questo aspetto!

    Ad esempio, potrebbe essere ritenuto responsabile per la cicatrice (se non vi è consenso informato non vi è prova che il paziente ne fosse a conoscenza); se l'attecchimento avviene al 90%, e sappiamo che si tratta di un ottimo attecchimento, il paziente potrebbe eccepire "credevo attecchisse il 100% il chirurgo non mi ha informato adeguatamente" e così via..

    Nella chirurgia estetica, nello specifico trapianto di capelli, dove l'obbligazione è di risultato, questo aspetto fondamentale, aggiunge un gravame ulteriore per il chirurgo: non basta, infatti, che il chirurgo utilizzi tutti i mezzi necessari per la buona riuscita, indipendentemente se questa poi viene centrata (obbligazione di mezzi), ma è legato, invece, al raggiungimento del risultato, quindi alla ricrescita effettiva dei capelli trapiantati (obbligazione di risultato).

    Mi chiedi, inoltre, se "la mancanza del consenso informato genera inversione dell'onere della prova", non vi è nessuna inversione in quanto nella chirurgia estetica l'onere della prova è sempre a carico del chirurgo, mai del paziente, quest'ultimo deve semplicemente fornire prova di essersi sottoposto all'intervento.

    Concludendo, le sentenze non sempre devono essere fotocopia di ciò che interessa, l'importante è che stabiliscano dei principi universali adattabili ai singoli casi concreti.

    Grazie degli spunti attraverso i quali ho potuto approfondire alcuni aspetti, non esitate a porre altre domande e ad esporre i vostri dubbi.

    Edited by Avv. Natan - 24/12/2012, 11:35
     
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    grazie tantissime Avv. Natan e buon natale
     
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    CITAZIONE (Kipsta @ 24/12/2012, 13:59) 
    grazie tantissime Avv. Natan e buon natale

    di nulla, buone feste anche a te.
     
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