LA RESPONSABILITA' MEDICA ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME.

breve guida tra i fondamenti giuridici della colpa medica.

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    Con l'emanazione della legge Gelli (legge n. 24/2017), i tratti della responsabilità medica sono stati differenziati a seconda che la responsabilità, per un determinato danno, possa essere attributa a coloro che operano presso una struttura sanitaria o alla struttura sanitaria stessa, sia essa privata che pubblica.

    In richiamo a tale normativa, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione che è quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e decennale per la responsabilità contrattuale.

    I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti l'effettivo rapporto di causalità tra il danno e un operato non corretto del sanitario.

    La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata al preventivo espletamento di un accertamento tecnico preventivo (696 bis c.p.c.) che è una procedura che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale competente il compito di accertare in via preliminare l'an e il quantum della responsabilità medica con una perizia che diverrà poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

    In alternativa alla consulenza tecnica preventiva, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l'assistenza obbligatoria di un avvocato e volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

    Solo per la consulenza tecnica preventiva è previsto esplicitamente il litisconsorzio necessario delle imprese di assicurazione. Tuttavia, alla mediazione si applica comunque l'articolo 8, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione al procedimento non sorretta da un giustificato motivo e può condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo a versare allo Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (oltre che, secondo la prevalente giurisprudenza, al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.).

    In ogni caso, al paziente viene data la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta copertura alla struttura sanitaria o sociosanitaria interessata o al sanitario, nei limiti delle somme per le quali opera il contratto ed entro i medesimi termini di prescrizione previsti per l'azione nei confronti della struttura o dell'esercente la professione sanitaria. Per agevolare l'azione diretta, la legge Gelli ha previsto l'obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nel proprio sito web la denominazione dell'impresa che assicura sé e i prestatori dei quali si avvale.

    La particolare rilevanza della tematica della responsabilità medica si riflette anche sull'obbligo, introdotto con la legge Gelli, per tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private e per i professionisti che entrano in rapporto diretto con i pazienti di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dalla responsabilità medica.
    Se tale polizza manca, i pazienti possono ricorrere a un apposito Fondo (il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) che garantisce i danni loro derivati da responsabilità medica, alimentato con il versamento di un contributo annuale da parte delle imprese di assicurazione. Il Fondo opera anche nel caso in cui i massimali assicurativi sono inferiori rispetto al risarcimento dovuto ai pazienti o nel caso in cui l'impresa presso la quale la struttura sanitaria o il medico sono assicurati si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa.
    L'obbligo di assicurazione si riflette anche nella possibilità per i pazienti di citare in giudizio per il risarcimento del danno subito direttamente anche la compagnia (oltre al medico o alla struttura sanitaria), al pari di quanto avviene nel settore della R.C. auto.
    L'importanza della copertura assicurativa nel mondo sanitario è stata ancor più di recente ribadita dalla riforma Lorenzin di fine 2017, che ha affidato nuovi compiti al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, conferendogli l'ulteriore funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte di coloro che svolgono una professione sanitaria in regime libero-professionale.

    Responsabilità penale del medico
    La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
    Infatti l'articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell'esercizio della professione sanitaria.
     
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